Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.548
/ Documenti scaricati: 34.402.820
/ Documenti scaricati: 34.402.820

della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
______
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Collegati:
ID 24421 | 13.08.2025
Decreto 22 maggio 2023 n. 86
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'in...
ID 24133 | 18.06.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione de...

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(GU n.282 del 2-12-2019)
_____
Art. 1. Modifiche al decreto del Preside...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024