Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
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Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
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(GU n. 311 del 16.12.2020)
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. Ai fini e per gli effett...
ID 24622 | 22.09.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024