Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Associazioni di protezione ambientale

ID 10182 | | Visite: 5112 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/10182

Temi: Ambiente

Associazioni di protezione ambientale

Associazioni di protezione ambientale

(Art. 13 Legge 8 Luglio 1986 n. 349)

Un'Associazione, costituitasi da almeno tre anni, che operi nel campo della tutela ambientale, può inoltrare istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ottenere, se in possesso dei previsti requisiti, il riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349 “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna …”

Art. 13Legge 8 Luglio 1986 n. 349
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Tali criteri sono di seguito precisati:

Associazione presente in almeno cinque regioni – la presenza nelle regioni dovrà essere rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione.

Finalità programmatiche - La specifica della protezione ambientale deve risultare centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall’Associazione.

Ordinamento interno democratico previsto dallo statuto – il rispetto di tale principio deve essere garantito attraverso l’applicazione della normativa di riferimento alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’associazione.

Continuità dell'azione ambientale svolta e la sua rilevanza esterna - Lo svolgimento dell’attività dell’associazione deve riferirsi al triennio precedente l’istanza.

La sussistenza in capo all'associazione di tali condizioni risulta quindi presupposto necessario per il riconoscimento ministeriale, e ciò in quanto essi rappresentano indici rivelatori della capacità dell'associazione di farsi portatrice dell'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente. Pertanto i criteri previsti dall’art. 13 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma.

...

Informazioni per le Associazioni Riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L.349/86

Le Associazioni sono tenute a comunicare all’Amministrazione, al seguente indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , le seguenti variazioni:

- Modifiche allo statuto
- Variazione nominativo del legale rappresentante ( e relativi contatti)
- Modifica della sede legale e/o operativa
- Modifica dei contatti pubblicati nell’elenco delle associazioni riconosciute (telefono /mail / sito web / logo ecc.)

Si ricorda, altresì, che la concessione del riconoscimento ai sensi dell’art.13 della  Legge 8 Luglio 1986 n. 349 consente alle Associazioni di poter utilizzare la dicitura “Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 della  Legge 8 Luglio 1986 n. 349 con DM ….” sul proprio sito web, sulla pagine dei social media (ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), su brochure, locandine e altri generi di pubblicazioni cartacee.

Il suddetto riconoscimento non implica in alcun modo l’autorizzazione all’uso del logo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale utilizzo può avvenire esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione, in assenza della quale il Ministero intraprenderà ogni idonea azione legale nei confronti di chiunque ne faccia uso senza esserne autorizzato. Per qualunque tipo di informazione sulle temporanee autorizzazioni all’utilizzo del logo ministeriale, si rimanda ai criteri generali pubblicati al seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/criteri_modalita_patrocinioMaTTM_utilizzo_logo.pdf

Informazioni per le Associazioni che vogliono inoltrare istanza di riconoscimento

Le Associazioni che desiderino presentare istanza di riconoscimento dovranno, obbligatoriamente, registrarsi preventivamente on line.

Una volta conclusa con successo la procedura di registrazione, l’utente potrà scaricare l’indispensabile modulistica da allegare all’istanza. Successivamente, all’indirizzo e-mail indicato dall’associazione, verrà inviato un numero identificativo – generato dal sistema all’atto della registrazione - che dovrà essere inserito nel modello A di presentazione dell’istanza.

Una volta scaricati i modelli, sarà cura del legale rappresentante dell’associazione istante compilarli, sottoscriverli, allegare tutta la documentazione richiesta ed inviarli, unicamente mediante il servizio postale, tramite raccomandata, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione

Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

Si rappresenta che il mancato conferimento, nella modulistica scaricabile, dei dati richiesti o di parte di essi, non consentirà l’avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento dell’Associazione.

N.B. Il buon esito della procedura di registrazione on line, non avvia la procedura amministrativa. Tale procedura avrà inizio esclusivamente non appena l’istanza, perverrà tramite servizio postale, come sopra descritto, e sarà acquisita al protocollo dell’Amministrazione.

Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute

...

Fonte: MATTM

Collegati:

Tags: Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 73

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 129

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 143

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 252

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 187

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 74

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente