Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2017/1508

ID 4553 | | Visite: 5573 | Regolamento EMASPermalink: https://www.certifico.com/id/4553

Decisione (UE) 2017/1508: documenti di riferimento settoriali EMAS produzione cibi e bevande

Entra in vigore: 18 Settembre 2017

Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande registrate a EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale di cui all'articolo 1 e sono invitate a:
- avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali,
- avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale,
- indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

G.U. L 223/2 del 30.08.2017

_______

I documenti di riferimento settoriali EMAS

I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali. 

Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.

L'allegato alla Decisione 2017/1508 contiene le migliori pratiche di gestione ambientale e riguarda questioni ambientali fondamentali individuate nei settori
della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande (NACE 10, 11).


Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un'economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.

Il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande cui riferisce il Documento riguarda imprese che rientrano nelle seguenti divisioni del codice NACE (secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio):

- codice NACE 10: industrie alimentari
- codice NACE 11: produzione di bevande.

Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi a questo come ad altri esempi di eccellenza, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.

Tuttavia, il regolamento EMAS impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Correlati

Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS

Linee Guida informazione, assistenza e controlli EMAS

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione (UE) 2017_1508.pdf)Decisione (UE) 2017/1508
EMAS
IT555 kB983

Tags: Ambiente EMAS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 81

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 344

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 377

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 381

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto
Giu 19, 2025 579

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 597

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 593

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 596

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto

Più letti Ambiente