Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2024/3179

ID 23163 | | Visite: 519 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/23163

Decisione UE 2024 3179

Decisione (UE) 2024/3179 / Proroga periodi di validità Ecolabel carta grafica / lubrificanti / strutture ricettive

ID 23163 | 20.12.2024

Decisione (UE) 2024/3179 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica le decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702(UE) 2019/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica [notificata con il numero C(2024) 8921]

GU L 2024/3179 del 20.12.2024

_____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
(2) Con decisione (UE) 2017/175 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «strutture ricettive». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 30 giugno 2025.
(3) Con decisione (UE) 2018/1702 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «lubrificanti». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2024.
(4) Con decisione (UE) 2019/70 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2024.
(5) In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, insieme al comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai gruppi di prodotti summenzionati, mettendo in atto soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE.
(6) Dalle considerazioni di cui sopra è emerso che, per i gruppi di prodotti «lubrificanti», «carta grafica», «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», i criteri sono stati considerati ancora aggiornati e probabilmente rimarranno tali nel prossimo futuro. Di conseguenza la revisione dei suddetti criteri dovrebbe essere rinviata, consentendo l’integrazione della legislazione settoriale in evoluzione e garantendo l’allineamento e la coerenza con altre politiche dell’UE vigenti in materia di prodotti. Per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» sarà necessaria una revisione al fine di aggiornare i criteri e garantire la coerenza con le prossime iniziative dell’UE in materia di turismo sostenibile. Fino ad allora i criteri dovrebbero rimanere validi.
(7) Per agevolare il coordinamento, da parte della Commissione, del processo di revisione parallelamente alle prossime iniziative legislative nonché per consolidare gli sforzi ove possibile, è opportuno prorogare la validità dei criteri per il marchio Ecolabel UE di cui alle decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70.
(8) Per concedere ai titolari delle licenze tempo sufficiente per completare i processi di revisione e garantire loro la continuità del mercato tra la versione attuale e quella riveduta dei criteri, il periodo di validità dei criteri attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2027 per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» e fino al 31 dicembre 2028 per i gruppi di prodotti «lubrificanti», «carta grafica», «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta».
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70.
(10) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifica della decisione (UE) 2017/175

L’articolo 6 della decisione (UE) 2017/175 è sostituito dal seguente:
« Articolo 6 I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.».

Articolo 2 Modifica della decisione (UE) 2018/1702
L’articolo 4 della decisione (UE) 2018/1702 è sostituito dal seguente:
« Articolo 4 I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “lubrificanti” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».

Articolo 3 Modifica della decisione (UE) 2019/70
L’articolo 5 della decisione (UE) 2019/70 è sostituito dal seguente:
« Articolo 5 I criteri per il marchio Ecolabel UE dei gruppi di prodotti “carta grafica” e “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2028.».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione (UE) 2024 3179.pdf)Decisione (UE) 2024/3179
 
IT464 kB72

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 30, 2025 20

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto
Apr 28, 2025 177

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 17.4.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 17.4.2024 ID 23891 | 28.04.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 772
Apr 22, 2025 457

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 ID 23858 | 22.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Libro verde   Gli appalti pubblici nell unione europea 1996
Apr 21, 2025 428

Libro Verde - Gli appalti pubblici nell'Unione Europea

Libro Verde Gli appalti pubblici nell'Unione Europea 1996 ID 23857 | 21.04.2025 / COM_1996_0583_FIN Dalla fine degli anni ’90 con il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, la Commissione europea ha mostrato progressivamente maggiore attenzione verso lo strumento del Green… Leggi tutto
Apr 16, 2025 646

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 ID 23822 | 16.04.2025 / In allegato Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 - Quiz verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico Si comunica che a seguito delle modifiche normative intervenute, è stata aggiornata la banca dati dei quiz riguardanti le verifiche… Leggi tutto

Più letti Ambiente