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Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

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Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

ID 23674 | 24.03.2025

Rettifica del  Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 

GU L 2025/90271 del 24.3.2025

__________

1) Pagina 22, articolo 10, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva:
anziché:
«1. Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:»,
leggasi:
«1. Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:».

2) Pagina 22, articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, parte introduttiva:
anziché:
«Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:»,
leggasi:
«Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 10, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:».

3) Pagina 26, articolo 12, paragrafo 1, parte introduttiva:
anziché:
«1. I seguenti prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati come:»,
leggasi:
«1. I prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati. Ciò si applica a:».

4) Pagina 29, articolo 13, paragrafo 6:
anziché:
«6. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata»,
leggasi:
«6. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.».

5) Pagina 30, articolo 13, paragrafo 9, lettera c):
anziché:
«c) dal 1° gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;»,
leggasi:
«c) dal 1° gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da più di 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;».

6) Pagina 30, articolo 13, paragrafo 11, parte introduttiva:
anziché:
«11. In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da un mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni:»,
leggasi:
«11. In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da gas fluorurati a effetto serra come mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni:».

7) Pagina 31, articolo 13, paragrafo 19:
anziché:
«19. Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che:
a) i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure
b) l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV.» ,
leggasi:
«19. Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che:
a) i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature o l'utilizzo di prodotti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure
b) l'apparecchiatura o il prodotto sono stati immessi sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV.».

8) Pagina 37, articolo 22, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«1. L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, tranne in caso di stoccaggio temporaneo.»,
leggasi:
«1. L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, tranne in caso di stoccaggio temporaneo.».

9) Pagina 38, articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase:
anziché:
«In caso di regime di transito, il titolare del regime è l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento.»
leggasi:
«In caso di regime di transito, il titolare del regime è l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20.».

10) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 2:
anziché:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 12, all'articolo 12, paragrafo 18, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 11 marzo 2024.» ,
leggasi:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 12, all'articolo 12, paragrafo 18, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 11 marzo 2024.».

11) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 3:
anziché:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 12, all'articolo 12, paragrafo 18, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ,
leggasi:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 12, all'articolo 12, paragrafo 18, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.».

12) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 6:
anziché:
«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, dell'articolo 12, paragrafo 18, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio»,
leggasi:
«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, dell'articolo 12, paragrafo 18, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio».

13) Pagina 55, allegato IV, punto 7, lettera d):
anziché:
«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,
leggasi:
«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 o superiore per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

[...]

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