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Decisione di esecuzione (UE) 2025/322

ID 23488 | | Visite: 873 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/23488

Decisione di esecuzione  UE  2025 322

Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 / Modifica elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi

ID 23488 | 19.02.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

C/2025/956

GU L 2025/322 del 19.2.2025

Entrata in vigore: 22.02.2025

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.

(3) L’autorizzazione di NV Galloo Recycling Ghent, impianto di riciclaggio delle navi situato in Belgio, scade il 31 marzo 2025. Le autorità competenti in Belgio hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Hanno inoltre informato la Commissione che l’impianto NV Galloo Recycling Ghent ha cambiato nome in NV Galloo e ha notificato le nuove dimensioni massime delle navi che l’impianto può accettare. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.

(4) L’autorizzazione di Jatob Frederikshavn ApS, impianto di riciclaggio delle navi situato in Danimarca, scade il 9 marzo 2025. Le autorità competenti in Danimarca hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Hanno inoltre comunicato una modifica del volume annuo massimo di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.

(5) L’autorizzazione di Les Recycleurs Bretons-Navaléo, impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia, scade il 19 giugno 2025. Le autorità competenti in Francia hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Le autorità competenti in Francia hanno inoltre informato la Commissione in merito a modifiche dei dati di contatto dell’impianto di riciclaggio delle navi Les Recycleurs Bretons-Navaléo e alle nuove dimensioni massime delle navi che l’impianto può accettare. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.

(6) Le autorità competenti nei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che l’impianto di riciclaggio delle navi Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., situato nei Paesi Bassi, è stato autorizzato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto opportuno includere detto impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo.

(7) L’inclusione nell’elenco europeo di Galaksis N., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia, è scaduta il 17 luglio 2024. Le autorità competenti in Lettonia hanno informato la Commissione che l’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi è cambiato e hanno chiesto di modificare di conseguenza il nome dell’impianto, lasciando invariate le altre condizioni dell’autorizzazione. Tuttavia l’autorizzazione a effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rilasciata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 in quanto la sua validità è illimitata. Pertanto le modifiche richieste non dovrebbero essere incluse e Galaksis N. dovrebbe essere rimosso dall’elenco europeo.

(8) L’autorizzazione di UAB Vakarų refonda, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania, scade il 30 aprile 2025 e l’autorità competente in Lituania ha informato la Commissione che l’autorizzazione è stata revocata su richiesta dell’impianto. È pertanto opportuno rimuovere detto impianto di riciclaggio delle navi dall’elenco europeo.

(9) L’inclusione nell’elenco europeo di BLRT Refonda Baltic OÜ, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia, scade il 15 febbraio 2026. Le autorità competenti in Estonia hanno informato la Commissione che l’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi è cambiato ed è ora Metruna OÜ e hanno chiesto di modificare di conseguenza il nome dell’impianto, lasciando invariate le altre condizioni dell’autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi la modifica in questione.

(10) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione ha ricevuto una richiesta di inserimento nell’elenco europeo di Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che l’impianto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possa dunque effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere incluso nell’elenco europeo. Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş. dovrebbe essere pertanto inserito nel suddetto elenco.

(11) L’inclusione nell’elenco europeo di Sök Denizcilik Tic. Ltd. Şti. e Öge Gemi Söküm İth. İhr.Tİc. San. A.Ş., due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia, scade il 12 febbraio 2025. Detti impianti hanno trasmesso alla Commissione informazioni in merito all’intenzione di rinnovare la loro inclusione nell’elenco europeo, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013. In seguito alla valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, anche attraverso ispezioni, la Commissione ritiene che gli impianti siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 13 di tale regolamento e possano svolgere operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. La loro inclusione nell’elenco europeo dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(12) L’inclusione nell’elenco europeo di Ege Celik San. Ve Tic A.Ş., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia, scade il 12 febbraio 2025. Detto impianto ha trasmesso alla Commissione informazioni in merito all’intenzione di rinnovare l’inclusione nell’elenco europeo, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, anche attraverso ispezioni, la Commissione ritiene che l’impianto non abbia soddisfatto determinati requisiti dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere e), f), g) e i). L’impianto non ha adottato misure adeguate per preservare l’integrità dello scafo al fine di controllare eventuali rilasci nella zona interticotidale. L’impianto ha tagliato lo scafo primario al di sotto della linea di drenaggio senza l’uso di un collettore di scorie e manipolato i rifiuti sulla costa senza una pavimentazione impermeabile. L’impianto non ha inoltre seguito le proprie procedure volte a garantire la rimozione di eventuali materiali infiammabili prima di tagliare, comportando rischi elevati per la sicurezza dei lavoratori. Ege Celik San. Ve Tic A.Ş. dovrebbe pertanto essere rimosso dall’elenco europeo.

(13) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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