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ID 19626 | 15.05.2023
Decreto 9 marzo 2023 Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
(GU n.112 del 15.05.2023)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
b) definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma, lettera a) , si applicano: ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b) , si applicano: ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 31, paragrafo 5, lettera b) e dell’art. 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115; ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.
Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.
4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:
a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.
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