Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.944
/ Documenti scaricati: 31.241.290
/ Documenti scaricati: 31.241.290
La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:
0) COSTITUZIONE ITALIANA
1) NORME DI PRIMO LIVELLO
1.Legge (L.) art. 70 della Costituzione
Atto del Parlamento adottato a seguito di uno specifico procedimento, disciplinato dalla stessa Costituzione.
2. Regolamenti del Governo (d.p.r.) art.17 L.n.400/1988
Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Decreto legislativo (d.lgs.) art.76 della Costituzione
Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
4. Decreto legge (d.l.) art.77 della Costituzione
Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.
2) NORME DI SECONDO LIVELLO
1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale
3) NORME DI TERZO LIVELLO
1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze
4. ALTRE
Disegno di legge (d.d.l.) artt.71 e 72 della Costituzione
Atto d’iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.
1. una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
2. tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024