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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015.- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Con questa pronuncia la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, imponendo al legislatore di adeguare le norme del Codice del1a Strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 .- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Con questa pronuncia la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, imponendo al legislatore di adeguare le norme del Codice del1a Strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024