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ID 23156 | 19.12.2024
Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010
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Si fa seguito alla circolare prot. n. 19264 del 4 luglio 2024, avente ad oggetto «Proroga del calendario di assolvimento dell'obbligo della formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010», con la quale è stato differito il termine per l’assolvimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.
In particolare, con la citata circolare, la scrivente Amministrazione – nell’evidenziare la complessità dell’iter procedimentale volto all’adozione del decreto relativo al Registro Unico degli Ispettori Autorizzati («RUI») – ha previsto una proroga del termine per la formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis, inizialmente fissato dalla circolare prot. n. 32982 del 3 novembre 2023 per il 31 dicembre 2024, stabilendo che «Si rende pertanto necessario prorogare tale termine del 31 dicembre 2024 ad una diversa data, che sarà stabilita con provvedimento di questa Direzione Generale, sì da consentire l'ordinato espletamento dell'iscrizione al RUI dei predetti ispettori».
In attuazione di tale previsione, il nuovo termine entro cui gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 sono tenuti ad assolvere all’obbligo della formazione di aggiornamento è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2025. Lo svolgimento della formazione di aggiornamento è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di revisione.
Si precisa che le modalità di iscrizione al RUI da parte degli ispettori saranno disciplinate con successivo provvedimento della scrivente Amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto disposto nelle precedenti circolari.
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