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Circolare MIT Prot. 11719 del 09.06ì.2025

Circolare MIT Prot. 11719 del 09.06ì.2025 / Dispensa all’imbarco con la funzione di Direttore di Macchina

ID 25080 | 08.12.2025

Oggetto: PR-STW-05 - Rilascio dispensa per l’imbarco con funzioni superiori ex art. 17, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 ss.mm.ii.

Con riferimento alla lettera Circolare prot. n. 23728 del 14/08/2024 relativa all’oggetto, nelle more dell’adozione di un adeguato provvedimento che consenta di colmare il vuoto normativo creatosi, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti.

La nota indisponibilità all’imbarco, su unità di potenza fino a 3000 KW - adibite alle navigazioni nazionali fino a costiera- di marittimi in possesso del CoC da Direttore di macchina su navi di potenza tra 750 e 3000 KW e del Titolo professionale di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW istituito con decreto 22 maggio 2023, n. 132, crea difficoltà operative alle Società di navigazione interessate.

Si ritiene, pertanto, opportuno specificare che la dispensa all’imbarco con la funzione di Direttore di Macchina, su unità fino a 3000 KW adibite alle navigazioni nazionali fino a costiera, può essere concessa ai marittimi in possesso dei seguenti titoli o certificazioni:

- Titolo professionale di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW;
- Motorista abilitato di cui all’art. 273 reg.cod.nav., che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione.
- CoC da Ufficiale di macchina, che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione;
- CoP da Marittimo abilitato di macchina, che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione;

Resta inteso che il personale in argomento dovrà essere in possesso degli addestramenti di Basic training, Antincendio avanzato e Primo soccorso sanitario in corso di validità e la dispensa potrà essere rilasciata per un periodo massimo di sei mesi rinnovabile nel caso in cui si ripresentino le medesime condizioni (indisponibilità di personale qualificato dimostrabile con chiamate all’imbarco deserte).

Il chiarimento di cui alla presente lettera non modifica quanto già disciplinato in materia di richiesta di (chiamate all’imbarco deserte, istanza società armatrice, etc.), né la corretta attuazione della Procedura PR-STW-05 REV01, punti 5.3 e 5.4.
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