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Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza.
GU n.171 del 24-07-1990
Art. 2.
1. L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell’alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
2. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall’allegato tecnico al presente decreto requisiti che possono essere aggiornati con provvedimento del Ministro dei trasporti d’intesa con il Ministro della sanità.
Art. 3.
1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità.
Art. 4.
1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l’indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.
Art. 5.
1. I dispositivi di regolazione degli etilometri, particolarmente quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non devono essere accessibili agli utilizzatori e devono essere protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.
Art. 6.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina e può aggiornare l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente art. 3.
ALLEGATO UNICO
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