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Pneumatici invernali o catene: dal 15 novembre al 15 aprile

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Obbligo pneumatici invernali

Pneumatici invernali o catene: dal 15 novembre al 15 aprile

Il 15 novembre scatta l'oobligo, in molte zone d’Italia, di avere le catene a bordo o pneumaici invernali: l’obbligo durerà sino al 15 aprile 2019.

La normativa che introduce l'obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall'articolo 6 del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l'obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, parte l'obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve).

In generale dal 15 novembre 2018 fino al 15 aprile 2019 (MIT Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013) vige l'obbligo di obbligo di essere "muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".
Secondo quanto riportato dalla direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti MIT Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013, è prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).

Va osservato che con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”, il quale - nell’attuale formulazione - prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa previsione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che viene di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).

Ordinanze

Il problema più importante, per chi non si limita a circolare nel proprio Comune di residenza abituale, è trovare il l'ordinanze sull'uso degli pneumatici invernali. Gli enti proprietari o gestori che possono emanare i decreti sono centinaia: Province, Comuni e di fatto tutte le società concessionarie di autostrade.

Un aiuto importante arriva dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it (associazioni di categoria Assogomma e Federpneus) che raccoglie, per aree geografiche e tratti di autostrada,

Per quel che riguarda la rete autostradale, Autostrade per l'Italia offre un dettaglio completo dei tratti di rete interessati dall'obbligo alla pagina Operazioni invernali del proprio sito web. 

Obbligo di pneumatici invernali
 
Gli pneumatici invernali possono essere obbligatori a breve termine dal 15 novembre al 31 marzo su determinate strade con opportuna segnaletica (in caso di condizioni meteo invernali). Su alcune strade, per esempio in Valle dAosta, le gomme invernali sono obbligatorie dal 15 ottobre al 15 aprile (pneumatici invernali o catene da neve).
 
Catene da neve
 
Consentite, catene da neve o pneumatici invernali possono essere prescritti dalla segnaletica. Il limite di velocit con catene da neve di 50 km/h (31 mph).
 
Gomme chiodate
 
Consentite dal 15 novembre al 15 marzo per veicoli fino a 3,5 t; gli pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote (anche sui rimorchi). Velocità massima: 120 km/h (75 mph) in autostrada, 90 km/h (56 mph) su strade secondarie. Il paraspruzzi obbligatorio (solo consigliato per le auto straniere).
 
 
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Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
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Tags: Trasporto Strada

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