Calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2024
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Calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2024
ID 21058 | 28.12.2023
Calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2024
Firmato il Decreto n. 333 del 13.12.2023, di cui si attende pubblicazione in GU, che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori da centri abitati per l’anno 2024, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
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Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2024 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’articolo 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del medesimo codice.
3. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica, altresì, ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice della strada.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del codice della strada.
6. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.
Art. 2 (Calendario dei divieti)
1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2024 di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 (Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero)
1. Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l’inizio del divieto di cui all’articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.
3. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore due.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 4 (Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna)
1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.
Art. 5 (Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia)
1. Fuori dai casi indicati nell’articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Fuori dai casi indicati nell’articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
Art. 6 (Agevolazioni per il trasporto intermodale)
1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) - Melzo (MI) -
Milano smistamento - Mortara (PV) – Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo – Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all’estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro.
2. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada- mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
3. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.
4. L’anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l’ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall’articolo 1, comma 6 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
6. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada- rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
7. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
Art. 7 (Categorie dei veicoli esentati dal divieto)
1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
a) Forze di Polizia;
b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) Vigili del Fuoco;
d) Protezione Civile;
e) Croce Rossa Italiana;
f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;
c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
f) servizi radiotelevisivi;
g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.
3. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;
e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;
f) macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice.
4. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa;
c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 8 (Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto)
1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
1) frutta fresca;
2) ortaggi;
3) fiori recisi;
4) semi vitali non ancora germogliati;
5) uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto;
6) miele non invasettato;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico;
i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all’allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall’estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
e) api per nomadismo.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 9 (Condizioni per la circolazione in deroga al divieto)
1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 10 (Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga)
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all’articolo 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
1) per i prodotti agricoli, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
2) per le merci destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell’approvvigionamento;
3) per i cantieri edili, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;
4) per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;
5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;
6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;
7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto;
8) per i veicoli provenienti dall’estero di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto;
9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto;
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell’articolo 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un’agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
Art. 11 (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia)
1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all’articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell’articolo 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;
c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.
3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:
a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;
e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
4. Per le autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
5. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h).
Art. 12 (Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto)
1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell’allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
- nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
1) militari e delle Forze di Polizia;
2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;
3) civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’Allegato A al regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell’Allegato A dell’accordo ADR:
1) 1.1.3.1
2) 1.1.3.2
3) 1.1.3.3
4) 1.1.3.6
5) 1.7.1.4
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell’Allegato A dell’accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell’Allegato A dell’accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell’Allegato A dell’accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all’articolo 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall’articolo 7, comma 3, lettera e).
Art. 13 (Entrata in vigore e disposizioni finali)
1. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro Ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell’interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 11.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d’intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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