Decreto 4 agosto 2023
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Decreto 4 agosto 2023 / Decreto auto storiche
ID 20892 | 04.12.2023
Decreto 4 agosto 2023
Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico.
(GU n. 225 del 26.09.2023)
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.
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Il Decreto Dirigenziale MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023 disciplina le modalità operative per il rilascio, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, c.d.s., della targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 c.d.s..
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Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
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4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Collegati
Legge 30 dicembre 2020 n. 178
DD MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
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