Slide background




Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023

ID 20726 | | Visite: 3306 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/20726

Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023

ID 20726 | 06.11.2023 / In allegato

Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023 - Conversioni patenti di guida rilasciate da paesi non appartenenti all'UE

Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni.

_______

Estratto

[...] per quanto attiene ai pochi Paesi (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, si chiarisce che tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni.

In questo caso ricorrono due fattispecie:

1 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.

Alla data attuale - e fino all’entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono tre:

- Israele,
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- Turchia.

Come è noto, gli Accordi con i predetti Paesi sono entrati in vigore recentemente e quindi – per l’aspetto che qui rileva - sono evidentemente allineati con la disposizione del C.d.S sopra richiamata (art. 126).

Pertanto, le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).

Come di prassi, ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo Accordo, verrà adottata da questa Sede una specifica Circolare, con tutte le indicazioni utili per la corretta applicazione dell’Accordo e quindi anche in ordine all’aspetto che qui è esaminato.

2 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito all’argomento in esame.

Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco (che - come detto - annovera gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia) ossia:

- Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia.

Si tratta, in genere, di Paesi con i quali si sono definiti Accordi con vari strumenti giuridici (ad esempio Memorandum e Scambio di Note) ormai risalenti a molti anni fa, alcuni dei quali in fase di aggiornamento. Anche in questi casi le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in tale fattispecie, però, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e - ove non vi siano altri motivi ostativi - potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS, secondo le procedure già in uso presso codesti UMC.

Si ricorda anche l’opportunità di far apporre all’interessato una firma per presa visione in calce ad una dicitura del tipo:
“contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell’articolo 128 del C.d.S.. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa.”

Tale dicitura può eventualmente essere acquisita su modulistica a se stante oppure essere apposta in calce alla domanda di conversione.

...

Fonte: MIT

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare MIT n. 0031762 del 24 ottobre 2023.pdf
 
341 kB 0

Tags: Abbonati Full Plus Trasporto Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Giu 21, 2025 438

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) ID 24148 | 21.06.2025 Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i… Leggi tutto
Giu 21, 2025 420

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) attività di revisione dei veicoli ID 23417 | 21.06.2025 Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto il… Leggi tutto
Guidance on Lithium Battery Risk in Air Transport IATA 2025
Giu 12, 2025 724

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators IATA

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators / IATA 2025 ID 24106 | 12.06.2025 / Edition 2 Lithium Battery Risk Assessment in Carriage of Cargo, Mail and Baggage Guidance for operators This document is based on the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 6 –… Leggi tutto
Giu 08, 2025 872

Circolare MIT prot. 10750 del 07 aprile 2025

Circolare MIT prot. 10750 del 07 aprile 2025 ID 24089 | 08.06.2025 Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 04 di… Leggi tutto
Giu 06, 2025 873

Circolare Min. Interno Prot. n. 0006845 del 29 maggio 2025

Circolare Min. Interno Prot. n. 0006845 del 29 maggio 2025 ID 24082 | 06.06.2025 / In allegato Applicativo SANA - Modalità di custodia e di trasmissione delle patenti di guida sospese e revocate. Chiarimenti in merito. ______ Come noto, l'utilizzo dell'applicativo ministeriale SANA, già in uso per… Leggi tutto
Mag 31, 2025 1010

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 ID 24056 | 31.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di… Leggi tutto
Mag 31, 2025 1114

Circolare MIT Prot. 38974 del 27 dicembre 2024

Circolare MIT Prot. 38974 del 27 dicembre 2024 ID 24055 | 31.05.2025 / In allegato Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello… Leggi tutto
Mag 31, 2025 1212

Decreto 22 aprile 2025

Decreto 22 aprile 2025 ID 24054 | 31.05.2025 Decreto 22 aprile 2025 Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. (GU n.125 del 31.05.2025)… Leggi tutto

Più letti Trasporto