Slide background




Decreto 9 Aprile 2018

ID 6013 | | Visite: 4851 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/6013

Decreto 9 Aprile 2018

Linee guida massa lorda verificata del container

Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM). (Decreto n. 367/2018).

GU Serie Generale n.93 del 21-04-2018

Entrata in vigore: 22 Aprile 2018

Art. 1. Scopo

Aggiornare, approvare e rendere esecutive le norme che disciplinano le previsioni della regola VI/2 della Convenzione Solas 74 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida concernenti le procedure applicative.

Scopo delle linee guida è quello di definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonché individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello shipper, ove richiesto.

Art. 2. Applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano ai contenitori trasportati su unità «impiegate in viaggi internazionali».

Ai fini di quanto sopra si intendono:

a. per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unità Roll-on/rolloff siano esse da carico o da passeggeri;
b. per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio trailer, chassis e vagoni ferroviari);
c. per contenitore quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso.

Art. 3. Esclusioni

Il presente decreto e le relative linee guida allegate non si applicano ai contenitori trasportati su:

a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; e
b. navi impiegate in viaggi nazionali.

Art. 4. Norme transitorie

I titolari di Autorizzazione AEO (Sicurezza AEOS - Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che abbiano già ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, in base alle precedenti disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 447/2016, potranno continuare ad utilizzare tale metodo, seppur prive della certificazione di cui al punto 4.1 delle linee guida allegate al presente decreto, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2 delle predette linee guida ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4.1.

A far data dal 1 gennaio 2019 l’autorizzazione AEO, sia essa «Sicurezza» (AEOS) che «Semplificazioni doganali » (AEOC), sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2.

Art. 5. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’art. 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.

Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell’art. 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 cod. nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

L’esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità competente.

__________

Allegato

[...]

3. Metodi per ottenere la “massa lorda verificata del contenitore” e relativa documentazione

Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74, nella versione in vigore, attribuiscono allo shipper (soggetto che ha l’onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore) la possibilità di optare su uno dei seguenti metodi per ottenere un’accurata massa lorda verificata del contenitore:

Metodo 1: lo shipper, a caricazione conclusa, pesa il contenitore imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa del contenitore può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che
l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari.

Rientrano nel metodo 1, a titolo di esempio:
a. la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475;
b. la pesatura veicolo + container (vuoto all’ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta
dello stesso);
c. rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
d. tank container e flexitank.

Metodo 2: lo shipper perviene ad attestare la VGM, seguendo le sotto indicate fasi:

3.1 Fase 1 – pesatura dei colli - carico (packages and cargo items): Lo shipper effettua la pesatura dei singoli “colli – carico” con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine;
3.2 Fase 2 – pesatura dei materiali di rizzaggio e di imballaggio (securing materials e packing materials):
Lo shipper pesa i singoli materiali di rizzaggio e di imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari;
3.3 Fase 3 – determinazione della tara del container:
Lo shipper determina la tara del contenitore, secondo le modalità indicate al punto 12 dell’Annesso alla MSC.1/Circ.1475.
La sommatoria dei pesi ottenuti nelle fasi di cui sopra costituisce la massa lorda verificata del contenitore (VGM).

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 9 aprile 2018.pdf)Decreto 9 aprile 2018
Linee guida massa lorda verificata del contenitore
IT1916 kB1106

Tags: IMO Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Lug 23, 2024 69

Circolare Prot. n. 22106 del 19 luglio 2024

Circolare Min. Interno Prot. n. 22106 del 19 luglio 2024 / Piano esodo estivo 2024 ID 22305 | 23.07.2024 / In allegato Come noto nel periodo estivo si registra un forte aumento del traffico veicolare, come confermato dagli enti proprietari delle strade e dalle concessionarie autostradali partner di… Leggi tutto
Lug 21, 2024 82

Direttiva MLP 24 ottobre 2000

Direttiva MLP n. 688 del 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione. Collegati
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Leggi tutto
Lug 19, 2024 159

Decreto Ministeriale 203 del 02.07.2024

Decreto Ministeriale 203 del 02.07.2024 Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del… Leggi tutto
Lug 17, 2024 82

Direttiva 2002/24/CE

Direttiva 2002/24/CE Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU L 124 del 09/05/2002) Recepimento: Decreto 31 gennaio 2003 Abrogata… Leggi tutto
Lug 17, 2024 72

Legge 27 dicembre 1973 n. 942

Legge 27 dicembre 1973 n. 942 Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (GU n.24 del 25.01.1974) Provvedimento… Leggi tutto
Lug 12, 2024 116

Regolamento (CE) n. 300/2008

Regolamento (CE) n. 300/2008 ID 22236 | 12.07.2024 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 GU L 97/72 del 9.4.2008 _________ In allegato… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1886
Lug 11, 2024 188

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 / Formazione funzionari di controllo tachigrafi ID 22225 | 11.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione, del 10 luglio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Lug 10, 2024 89

Direttiva 2006/1/CE

Direttiva 2006/1/CE ID 22218 | 10.07.2024 Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada GU L 33/82 del 04/02/2006 __________ In allegato testo consolidato al… Leggi tutto
Lug 10, 2024 90

Direttiva (UE) 2022/738

Direttiva (UE) 2022/738 ID 22217 | 10.07.2024 Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada GU L 137 del 16.5.2022 ...… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Nov 22, 2021 16022

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 15234

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto