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Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Tabelle di armamento” n. 007/2023
Tabelle minime di sicurezza e imbarco personale in soprannumero.
La definizione delle tabelle minime di sicurezza è disciplinata dalla Regola V/14 SOLAS, dalla Risoluzione A.1047(27) e da diverse Circolari emanate da questo Comando generale1 al fine di garantire che “dal punto di vista della salvaguardia della vita umana in mare, tutte le navi siano sufficientemente ed efficacemente dotate di equipaggio”. Pertanto, la nave “deve essere munita di un appropriato documento attestante la consistenza minima di sicurezza dell’equipaggio, o di un documento equivalente, rilasciato dall’Amministrazione come prova della minima consistenza dell’equipaggio ritenuta necessaria” per soddisfare i criteri sopra enunciati.
Orbene, con riferimento alle tabelle minime di sicurezza ed all’imbarco di eventuale ulteriore personale navigante oltre il minimo richiesto dalle citate tabelle, sono pervenute alcune segnalazioni circa una non omogenea, ancorché comprensibile, applicazione del cd “soprannumero”.
Al riguardo, da una disamina della questione, si ritiene necessario fare iniziale riferimento al decreto 13 ottobre 1992, n. 584 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, abrogato dal D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231, che, all’art. 10, per “Imbarco di personale in soprannumero” stabiliva che “I marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento possono essere imbarcati, con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di appartenenza” e che “L’imbarco del marittimo in soprannumero deve risultare da un’apposita annotazione sia sul ruolo di equipaggio che sul libretto di navigazione”.
Unica limitazione imposta, l’impossibilità per il “soprannumero” di sostituire il personale di tabella sbarcato.
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