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Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57

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Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n  57

Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57

Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).

(GU Serie Generale n.147 del 25-06-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2019

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per contribuire al raggiungimento dell’interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell’Unione europea, aderendo all’armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797, al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, nonché di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.
2. Le modalità di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l’esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonché le qualifiche
professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell’esercizio e nella manutenzione del sistema.
3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l’interoperabilità.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica all’intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane;
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;
c) alle reti di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, nonché ai soggetti e ai veicoli che operano esclusivamente su tali reti; d) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
e) alle infrastrutture destinate ad un uso storico o turistico, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
f) alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettività;
g) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettività.
3. Per operare nel sistema ferroviario i veicoli che rientrano nella fattispecie del tram-treno, fatta eccezione per i veicoli esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) applicabili, rispettano le seguenti disposizioni e procedure:
a) norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili, per garantire che tali veicoli soddisfino i requisiti essenziali pertinenti, definite dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di rispettiva competenza;
b) procedura di autorizzazione applicabile a tali veicoli definita dall’ANSFISA;
c) disposizioni atte a garantire che l’esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonché gli obiettivi comuni di sicurezza ( Common Safety Target - CST) pertinenti, definite dall’ANSFISA;
d) in deroga all’articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, l’ANSFISA coopera con la pertinente autorità dello Stato confinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli di cui al presente comma.  

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