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ID 23425 | 08.02.2025 / In allegato
Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 0002736 del 06.02.2025 - Articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Rendicontazione dei proventi dell’anno 2024 per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Istruzioni operative.
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L’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, prevede l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione in via informatica della certificazione in esame.
La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, non presenta particolari complessità.
Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PKCS#7 (P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e successivamente caricato sulla piattaforma TBEL.
Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria figura attraverso l'indicazione del codice fiscale nella sezione “Configurazione Ente” della ripetuta “AREA CERTIFICATI –TBEL altri certificati” del sito web della Finanza Locale. Qualora la figura risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla medesima figura chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il Segretario Generale dell’ente, delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, dovrà nuovamente censire la propria figura con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l’operazione di trasmissione della richiesta.
Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.
È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025.
[...] Segue in allegato
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