Regolamento (UE) n. 1305/2014
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Leggi tuttoRegolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell' 11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche p...
ID 24109 | 13.06.2025 / In allegato
Decreto dirigenziale n. 220 del 04/06/2025 - Linee Guida Sicurezza Autisti
Linee guida disciplinanti i dispositivi di collegamento con le Forze dell’Ordine, utilizzabili in caso di emergenza da parte del personale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale.
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Articolo 1 (Sistemi di sicurezza per i casi di emergenza)
Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale installano entro il 31 dicembre 2025, su tutti i veicoli adibiti ai predetti servizi appartenenti alle classi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2024 n. 108, un dispositivo autonomo, indipendente dal veicolo, anche mobile, che consenta la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza dell’autista alle Forze dell’Ordine, anche tramite centrale operativa, al fine di permetterne l’immediato intervento.
Articolo 2 (Collegamento con le Forze dell’Ordine)
I sistemi di cui all’art. 1 garantiscono la comunicazione con le Forze dell’Ordine, anche tramite centrale operativa, entro un tempo massimo di cinque minuti dalla chiamata di emergenza da parte dell’autista, al fine di consentire il tempestivo intervento anche tramite la geolocalizzazione continua del veicolo.
Articolo 3 (Utilizzo dei sistemi di sicurezza)
Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale definiscono un protocollo per la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte del proprio personale, dei sistemi di sicurezza di cui all’articolo 1, al fine di prevenire l’utilizzo inappropriato dei predetti sistemi e limitare la chiamata alle Forze dell’Ordine ai casi di emergenza effettiva.
Articolo 4 (Sperimentazione di bodycam)
In via di sperimentazione, e fatte salve esperienze già in uso, a partire dal 1° gennaio 2027, le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale possono fornire dispositivi indossabili di videoregistrazione (c.d. bodycam) al proprio personale preposto alle attività di controllo e verifica dei titoli di viaggio maggiormente esposto a situazioni di rischio, al fine di limitare le aggressioni e consentire alle aziende di cui all’art. 1, all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine di ricostruire fatti illeciti e l’identificazione degli autori dei suddetti fatti.
Al fine della sperimentazione di cui al comma 1, le aziende adottano una informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di cui al Reg. (UE) n. 679/2016.
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Fonte: MIT
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