Sentenza CS n. 08079 del 08 Ottobre 2024
ID 22756 | 19.10.2024 / In allegato
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Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20 agosto 2020 che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 277/16 del 26.08.2020
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Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, delregolamento (UE) 2020/698.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Articolo 2 regolamento (UE) 2020/698
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE
1. In deroga all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.
2. La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
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