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Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
(GU L 299, 27.10.2012)
Decreto Legislativo 10 novembre 2014 n. 163
Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
(GU n.261 del 10.11.2014)
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.
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Articolo 2 Opere orfane
1. Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata conformemente all’articolo 3.
2. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando siano stati individuati, non siano stati rintracciati in seguito a una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all’articolo 3, l’opera o il fonogramma possono essere utilizzati in conformità della presente direttiva a condizione che i titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati abbiano autorizzato, per quanto riguarda i diritti da loro detenuti, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a effettuare gli atti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicati i diritti concernenti l’opera o il fonogramma dei titolari dei diritti che sono stati individuati e rintracciati.
4. L’articolo 5 si applica, mutatis mutandis, ai titolari dei diritti sulle opere di cui al paragrafo 2 che non siano stati individuati e rintracciati. 5. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di opere anonime o pseudonime.
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