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Decreto 20 dicembre 2024

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Decreto 20 dicembre 2024   Lista operazioni di controllo su strada

Decreto 20 dicembre 2024 / Lista operazioni di controllo su strada

ID 23245 | 04.01.2025 / In allegato

Decreto 20 dicembre 2024 Approvazione del modello di lista di controllo predisposta dal Ministero dell'interno, con l'obiettivo di standardizzare e rendere piu' efficienti le attivita' di controllo su strada. 

(GU n. 3 del 04.01.2025)

...

Articolo unico

1. È approvato il modello di lista di controllo di cui all’allegato I, con l’obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo su strada in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

2. Nel corso delle operazioni di controllo su strada, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 14 settembre 2009.

[...]

Decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144

Art. 6 Controlli su strada

1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo.

1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.

2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.

5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.

6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalità telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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Tags: Trasporto Trasporto Strada

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