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ID 22789 | 13.10'.2024 / In allegato
L’art. 64-quater del codice dell'amministrazione digitale (CAD), introdotto dall’art. 20 del decreto legge n. 19/2024, ha istituito il portafoglio digitale italiano o Sistema IT Wallet, attuando le disposizioni unionali in materia, finalizzate a garantire che tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione abbiano un accesso transfrontaliero sicuro, affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati.
Nelle more della piena funzionalità del Sistema, in una prima fase di applicazione sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, le versioni digitali di tre documenti:
- la tessera sanitaria,
- la tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM) e
- la patente di guida mobile.
Con particolare riferimento alla patente mobile, l’art. 64-quater, comma 7, del CAD la definisce come la versione digitale della patente di guida di cui è titolare una persona residente in Italia. Essa è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, analogamente alla sua versione cartacea4 e ha esclusivamente la finalità di soddisfare l’obbligo di esibizione da parte dei conducenti dei veicoli durante la circolazione sul territorio nazionale previsto dall’art. 180 cds.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more dell’adozione di uno specifico decreto, ha reso noto che la patente di guida mobile è resa progressivamente disponibile ai cittadini a decorrere dal 23 ottobre 2024, data nella quale i primi 50.000 cittadini potranno chiedere la versione digitale della propria patente di guida5 attraverso l’inserimento della stessa nel portafoglio dell’app IO dopo aver attivato la sezione Documenti.
Pertanto, dal 23 ottobre i cittadini che abbiano attivato la predetta funzionalità dell’app IO potranno esibire, in occasione dei controlli su strada, la patente di guida mobile attraverso il proprio dispositivo mobile, così soddisfacendo l’obbligo di esibizione previsto dall’art. 180, comma 1, lett. b), cds.
L’esibizione della patente mobile non esime, tuttavia, l’organo di controllo dalla verifica dell’esistenza e della validità del titolo abilitativo che deve essere svolta, come di consueto, attraverso la consultazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 cds.
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