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Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano.
(GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2020
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Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l’accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell’autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 - ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
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Art. 6. Requisiti delle navi cisterna
1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari riportati in allegato al presente regolamento.
2. Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all’allegato, destinati a venire a contatto con l’acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
3. Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione delle navi cisterna, conservati sia a bordo, sia in banchina, utilizzati per il carico e lo scarico dell’acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
4. La nave cisterna deve essere in adeguato stato di manutenzione senza vaste ed evidenti aree di ruggine e in buone condizioni di verniciatura, deve essere facilmente individuabile il tipo di servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne riportanti la dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50 metri.
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Collegati:
Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
(GU n.185 del 10.08.2011)
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