Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte: il SGSA
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Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio
Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte
E' entrato in vigore il 26 aprile 2016 il Decreto per gli obblighi di adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi nelle strutture sanitarie.
Il Decreto del Ministero dell'interno 19 Marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-3-2015, ha fissato nel 24 Aprile 2016 il primo termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi previste all’art.2 del Decreto 19 marzo 2015.
In particolare il punto 1.b) dell’art. 2 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, presentino una SCIA ex art.4 del DPR n.151/11, attestante la predisposizione e l’adozione di un apposito Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del DM 18.09.2002, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione.
Il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SGSA) è definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
- organizzazione del personale;
- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione del SG.
In particolare il SGSA deve contenere:
- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
- l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti è determinato come di seguito indicato.
Deve essere individuato un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe.
Sono designati gli addetti antincendio, individuati con i seguenti criteri:
- addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.
Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all’unità superiore).
Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata [A + B + C] x D dove:
valori di A (superficie del compartimento)
la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell’edificio, che può corrispondere anche all’intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.
I valori di A sono riportati in tabella 2;
valori di B (altezza antincendio)
l’altezza antincendio è quella dell’edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l’altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale.
I valori di B sono riportati in tabella 3;
valori di C (funzione del numero di posti letto)
i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;
valori di D
in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.
Regione Piemonte 2013
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