Slide background




Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | | Visite: 27867 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/1624

Decreto 20 12 2012

Decreto M. I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | Update 27.09.2021 / Testo coordinato al 27.09.2021

Decreto del M.I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Definizioni
Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui all'articolo 5 e di seguito denominati "impianti", installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui all'articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Update 27.09.2021
Testo coordinato DM 20/12/2012 a seguito della pubblicazione in GU del Decreto 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022

Stato normativo alla data del DM 20 dicembre 2012

Diverse nome di prevenzione incendi, relative ad attività specifiche, riportano le caratteristiche degli impianti di protezione attiva antincendio (idranti, sprinkler, rivelatori di fumo, EFC, ecc) da adottarsi per le nuove attività. Per alcune di esse, le più datate, le caratteristiche previste non fanno riferimento a norme considerabili a regola d’arte.

Il DM 20 dicembre 2012 riporta, per le norme specifiche antincendio relative ad attività soggette a controllo, le misure a regola d’arte debbano rispettare gli impianti idrici antincendio.

Tale aspetto non è stato previsto come modifica ai decreti per cui, la lettura del solo decreto potrebbe comportare una errata progettazione di tali impianti.

Le attività per quali il decreto determina la norma e le caratteristiche degli impianti idrici antincendio sono:

1. per le reti idranti:
- scuole (DM 26.8.1992)
- edifici civile abitazione (DM 16.5.1987 n. 246)
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)

2. per gli impianti sprinkler:
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- scuole (DM 26.8.1992)

Il decreto determina, all’art. 2, anche le attività che non rientrano nel campo di applicazione dello stesso e per i quali devono essere adottate le caratteristiche degli impianti riportati nei singoli decreti specifici antincendio.

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2021.pdf
VVF 2021
785 kB 85
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2019.pdf)DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2019
VVF 2019
IT300 kB929
Scarica questo file (DM 20 Dicembre 2012.pdf)DM 20 Dicembre 2012
Regola Tecnica PI Impianti Protezione attiva
IT274 kB5184

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 26, 2023 56

Legge 2 aprile 1968 n. 518

Legge 2 aprile 1968 n. 518 Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio. (GU n.114 del 06.05.1968) Collegati
Decreto 01 febbraio 2006
Leggi tutto
Mag 26, 2023 85

Decreto 01 febbraio 2006

Decreto 01 febbraio 2006 Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio. (G.U. 09 maggio 2006, n. 106) Collegati
Legge 2 aprile 1968 n. 518Decreto 17 luglio 2014
Leggi tutto
Guida per una consapevole alimentazione
Mag 26, 2023 87

Guida per una consapevole alimentazione

Guida per una consapevole alimentazione - Mi proteggo mangiando ID 19697 | 26.05.2023 / In allegato L’idea di pubblicare una guida per una più consapevole alimentazione, con la prospettiva di tutelarsi mangiando, è nata sia sotto la spinta di offrire ai lavoratori un contributo alla riflessione su… Leggi tutto
Mag 26, 2023 72

Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017

Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017 Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter… Leggi tutto
Mag 26, 2023 46

Sistemi e tecnologie sicurezza movimentazione, contenimento e trattenimento bovini

Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento e il trattenimento dei bovini Negli allevamenti bovini i lavoratori sono esposti ad una vasta gamma di rischi d'infortuni a causa della elevata dotazione di strutture, attrezzature, machine ed impianti di cui normalmente… Leggi tutto

Più letti Sicurezza