Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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OGGETTO: Decreto ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2.
Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1/2/1986.
Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del DM. 01/02/1986:
a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.
Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3 7 2 del decreto ministeriale 01/02/1986.
PUNTO 3.2. ALTEZZA DEI PIANI
Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il lO interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che:
a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l'altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 20 capoverso.
PUNTO 3.6.3. CORSIE DI MANOVRA
Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, e ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).
PUNTO 3.7.2. AMPIEZZA DELLE RAMPE
Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato
PUNTO 3.7.2. AUTORIMESSE SENZA RAMPA CON ACCESSO DA MONTAUTO
Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, e consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:
- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).
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