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Esplosivi | Quadro normativo prevenzione incendi

ID 6499 | | Visite: 15536 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6499

ESPLOSIVI   NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Esplosivi | Quadro normativo prevenzione incendi

Testo coordinato VVF

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

- Allegato A - Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti.
- Allegato B - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
- Allegato C
- Allegato D - Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.

D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58 (relativo all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici);

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204;

D.M. 8 aprile 2010 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto) 

D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita).

Prevenzione incendi attività 17-18 -19 -20 - esplosivi:

ATTIVITÀ 17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

ATTIVITÀ 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

ATTIVITÀ 19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

ATTIVITÀ 20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Principali differenze fra le attività di equiparazione 
Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività non contempla i perossidi organici.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

25

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” nelle condizioni di cui al punto stesso.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

Principali differenze fra le attività di equiparazione
Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività contempla i perossidi organici.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Principali differenze fra le attività di equiparazione
Non vi è alcuna differenza fra le due attività.

_______

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)

CAPO IV - DELLE ARMI

Art. 30

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Art. 31(1)

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, assemblarle, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.

Art. 31-bis(2)

1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in
caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.
1 Articolo modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
2 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

1 Articolo modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

2 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
[...]
PARAGRAFO 11 DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI DISASTRI

81. Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 47 della Legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.
82. I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri (11) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti (12) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti (13) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici (14) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici
La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:(16)
GRUPPO A
1- bossoli innescati per artiglieria;
2- spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3- spolette a doppio effetto per artiglieria;
4- cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5- cartucce per armi comuni e da guerra;
GRUPPO B
1- micce a lenta combustione o di sicurezza;
2- cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3- accenditori elettrici;
4- accenditori di sicurezza;
GRUPPO C
1- giocattoli pirici;
GRUPPO D:
1- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
2- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro , compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
3- manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4- manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
GRUPPO E:
1 - munizioni giocattolo;
2 - air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3 - bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4 - inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5 - manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6 - cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

83. I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo” e della valutazione di conformità di cui all’allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli “Organismi notificati” sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti
d’ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell’allegato B al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

84. La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione. [...]

_______

Fonte: VVF

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