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Maniglioni antipanico: normativa

ID 6372 | | Visite: 90753 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6372

Marcatura CE maniglioni antipanico

Maniglioni antipanico: marcatura CE

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 1125 (maniglioni antipanico) o UNI EN 179 (maniglie o piastre a spinta) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per Regolamento (UE) 305/2011 CPR.

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 179 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta allo scopo di raggiungere un'uscita di sicurezza in una situazione di emergenza sulle vie di fuga.

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1125 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.

Criteri di installazione

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi:

a) locali non aperti al pubblico:
- con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;

b) locali aperti al pubblico:
- con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
- con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;

c) locali pericolosi per esplosione:
- con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglia o piastra a spinta;
- con numero di addetti da 5 unità, maniglione antipanico.

Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

Il Decreto 6 dicembre 2011 "Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio", ha prorogato di 24 mesi fino al 18 febbraio 2013, il termine precedentemente stabilito dal Decreto 3 novembre 2004 previsto per il 18 febbraio 2011 (8 anni dalla sua entrata in vigore).

D.Lgs. 81/2008
...
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.


DM 10 Marzo 1998

Sistemi di aperture delle porte


3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(1) 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,(2) possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.(3) 

(1) Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07/12/1998). 
(2) In merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione che preveda l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi, si ritiene che il sistema sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; 
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; 
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del DM 10/3/1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999).
(3) Le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all’ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10/3/1998. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione prevista è il locale Comando Provinciale VVF. La procedura deve prevedere la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco. Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento (Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6/3/2001)

Legislazione

D.M. 3 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. 
(G.U. n. 271 del 18 novembre 2004)

Decreto 6 dicembre 2011 
Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)

Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.

Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008 Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004 Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.

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