Decreto Ministero dell'Interno 10 maggio 2018
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Periodo Transitorio RT Serbatoi mobili carburante categoria C
Decreto Ministero dell'Interno 10 maggio 2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
GU Serie generale n. 113 del 17.05.2018
Entrata in vigore: 18.05.2018
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Attesa l' esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un più graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C
Art. 1. Norma transitoria
1. La commercializzazione e l’installazione dei contenitori- distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri » e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitoridistributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori- distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017.
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Schema - Periodo transitorio DM 10.05.2018
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Decreto 22 novembre 2017 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (GU n. 285 del 06.12.2017)
Entrato in vigore il 05 Gennaio 2018
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Collegati:
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Decreto 22 novembre 2017
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