Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023
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Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 / Aggiornamento modulistica di Prevenzione Incendi (dal 1° Marzo 2023)
ID 18722 | 20.01.2023 / In allegato Circolare e nuovi Moduli aggiornati
Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023
OGGETTO: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
Modelli aggiornati:
- PIN 1-2023 Valutazione Progetto (Istanza di valutazione del progetto)
- PIN 2-2023 S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- PIN 2.2-2023 Cert. REI (Certificazione di resistenza al fuoco)
- PIN 3-2023 Rinnovo periodico (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
- PIN 4-2023 Deroga (Istanza di deroga)
- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (Istanza di nulla osta di fattibilità)
Vedi tutta la modulistica aggiornata 2023
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L' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento. Al riguardo, si trasmette il decreto direttoriale n. 1 del 16.01.2023 recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, negli ambiti di competenza, la diffusione tra gli organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.
Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
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segue in allegato
(7 ) Barrare le misure antincendio (S1, S2,…, S10) per cui si è fatto eventuale ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 e s.m.i..
(8) Barrare solo nel caso in cui sia prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV) presso la specifica attività ( Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144);
(9) Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012.
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Art. 3 Istanza di valutazione dei progetti
1. Per le attivita' soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attivita' principale e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.
4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
Collegati
D.M. 7 Agosto 2012
Modulistica di Prevenzione Incendi
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi Ed. VVF
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto 9 maggio 2007
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