Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 14534 | 13 Settembre 2021 / Allegato il Decreto controlli notificato
Il Decreto Controlli antincendio è uno dei 3 Decreti previsti sostitutivi del DM 10 Marzo 1998.
Superata la fase di notificata alla Commissione (Vedi testo allegato), terminata il 25.05.2021, è in firma ai Ministeri competenti. L'entrata in vigore è prevista ad un anno dalla pubblicazione in GU.
In GU n. 230 del 25.09.2021 pubblicato il del Decreto 1 settembre 2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."
E' previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 46 comma a) p. 3 "metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio".
Previsti 2 allegati:
ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)
CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
ALLEGATO II (Art. 1, comma 1)
QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Per quanto concerno l'Allegato prevista la figura del "Tecnico manutentore qualificato" per il quale è previsto uno specifico corso di formazione.
All. II
1. Generalità
1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
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