// Documenti disponibili n: 46.132
// Documenti scaricati n: 35.726.475
ID 22574 | 18.09.2024
Decreto 13 settembre 2024 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
(GU n.219 del 18.09.2024)
Entrata in vigore: 19.09.2024
___________
Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».
Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021
1. All’allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4».
2. All’allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
3. All’allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012».
4. All’allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l’importo previsto nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l’importo previsto al comma 5-bis».
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
Collegati
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
(GU n.213 d...
ID 23670 | 22.03.2025
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della s...

ID 14123 | Rev. 2.0 del 29.05.2025 / In allegato - Novità in rosso
L...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024