Decreto 30 giugno 2021 | Testo consolidato
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Decreto 30 giugno 2021 / Testo consolidato Marzo 2023
ID 19110 | Ed. 1.0 2023 - 03.03.2023
Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 Testo consolidato 2023 con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023 regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione, in vigore dal 01.04.2023.
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Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021).
Il testo consolidato 2023 del Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 tiene conto della seguente modifica di cui al:
- Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). Entrata in vigore: 01.04.2023
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Le disposizioni contenute nel Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti sono realizzati e gestiti in modo da:
- minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
- ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
- agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.
Le disposizioni si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
- di nuova realizzazione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
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Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
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ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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13 |
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti |
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a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi |
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C |
Solo liquidi combustibili, |
Tutti gli altri |
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b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) (1) |
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Tutti |
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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7 |
Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione |
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18 |
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) -. La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi. |
(1) Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione ed alla sua assoggettabilità, il DL 31/05/2010, n. 78.
I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale.
Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84.
La sempre maggiore richiesta di gas naturale, soprattutto per autotrazione, e la difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti da condotte, ha portato all’emanazione della Nota 18/05/2015, n. 5870 (sostitutiva della lettera circolare 21/03/2013, n. 3819) che riporta le misure antincendio per impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione.
Il DL 31 maggio 2010 n. 78 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3/h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012.
Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.
Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.”
Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, sostituisce detta Nota.
Vedi Documento:
Formato: pdf
Pagine: +40
Edizione: 1.0 2023
Pubblicato: 03/03/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Collegati
Decreto 30 giugno 2021
Circolare VVF n. 11475 del 23 luglio 2021
GNL autotrazione: Quadro normativo Prevenzione Incendi
DM 24 maggio 2002 | Testo consolidato 2019
Distributori di carburanti: Quadro normativo sicurezza
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