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Circolare 03 luglio 1967 n. 75

ID 17541 | | Visite: 2087 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/17541

Circolare 03 luglio 1967 n. 75 / Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc

Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc

La disposizione, che in modo specifico ha curato gli aspetti della prevenzione incendi, è stata, per diverso tempo, la circolare 03/07/67 n° 75 integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118. Col DM 27 luglio 2010 è stata emanata la regola di prevenzione incendi sull’attività in argomento, che comunque non abroga le sopracitate circolare e lettera circolare.

Il punto 11 della circolare 36/85, chiarisce che “rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2 .”.

La lett. b) del punto 12 della circolare 36/85 riporta “sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all’uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte”.

Per quanto sopra, gli esercizi commerciali eserciti all’interno di edifici pregevoli per arte o storia hanno, quali norme di riferimento, oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 e del e DM 20/05/1992, n. 569, anche le norme antincendi della circolare 03/07/67 n° 75, integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118, o del DM 27/07/2010 a secondo del periodo di costruzione.

Si ritiene opportuno ribadire che la circolare e la lettera circolare, come riportato all’art.7 del DM 27/07/2010, “… continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento”. È applicabile, in alternativa alla circolare ed al DM 27 luglio 2010, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 23/11/2018 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali). Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella della circolare e del DM 27 luglio 2010 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.
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