Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.035
/ Documenti scaricati: 31.391.085
/ Documenti scaricati: 31.391.085
ID 16364 | 08.04.2022 / In allegato Decreto
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.83 del 08.04.2022)
Entrata in vigore: 07.07.2022
Lettera circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022
Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022 - Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
_______
Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.13 - Chiusure d’ambito degli edifici civili», per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.
3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell’allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
_____
Vedi Codice di Prevenzione Incendi aggiornato:
Collegati
[panel]Update 24.07.2018
il CCTS in data 10 luglio 1998 ha approvato nuova bozza non definitiva del nuovo DM 10 marzo 1998, così chiamato: “Criteri generali di sic...
Autodemolitori - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di sup...
ID 11803 | 17.10.2020 / Documento completo allegato
Il continuo rinvio alle norme di buona tecnica che fa il Codice di Prevenzione Incendi pone al...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024