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Circolare CNI - XIX Sessione n. 809 dell'11 Novembre 2021

ID 14955 | | Visite: 882 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/14955

Circolare CNI   XIX Sessione n  809 11 Novembre 2021

Circolare CNI - XIX Sessione n. 809 dell'11 Novembre 2021

Novità in materia di sicurezza antincendio e nuova RTV

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Sono stati emanati:

1. Decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.230 del 25/09/2021).

Il decreto stabilisce i criteri generali di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di sistemi e impianti antincendio; introduce inoltre i criteri di qualifica dei manutentori antincendio.

Entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

1.1 Circolare VVF (DCPREV 14804 del 06/10/2021) avente per oggetto: Decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Si tratta di un documento che definisce:
- le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione dei manutentori;
- i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio;
- il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

2. Decreto 2 settembre 2021, recante: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.237 del 04/10/2021).

Il decreto contiene in sintesi:

- le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza);
- i contenuti dell'informazione e della formazione dei lavoratori;
- la designazione degli addetti al servizio antincendio;
- il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio;
- il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio;
- i requisiti dei docenti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

2.1 Circolare VVF (DCPREV 15472 del 19/10/2021) avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

3. Decreto 3 settembre 2021, recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.” (G.U. n.259 del 29/10/2021).

Si tratta del cosiddetto “MINICODICE” che regola la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate.

Entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

3.1 Circolare VVF (DCPREV 16700 del 08/11/2021) avente per oggetto: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”. Primi chiarimenti.

Si segnala infine la pubblicazione di una nuova regola tecnica verticale (V.12) che integrerà il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.). RTV V.12 Decreto 14 ottobre 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” (G.U. n.255 del 25/10/2021).

Si tratta della RTV (capitolo V.12) che contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, ma diversi da musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, già regolati da una precedente RTV (V.10).

Questo decreto estende inoltre il campo di applicazione del Codice relativamente all’attività n. 72 dell'allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, comprendendo anche gli edifici precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020, sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011.

Entrerà in vigore il 24 novembre 2021.

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Vedi documento Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro / Sintesi e Documenti 2021/2022

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Fonte: CNI

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