Decreto 28 settembre 2021
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Decreto 28 settembre 2021
Ministero dell'Interno
Modalita' di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneita', a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.245 del 13.10.2021)
Entrata in vigore: 12.11.2021
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Art. 1. Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica
1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l’attestato di idoneità di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini dell’ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all’aggiornamento periodico di cui all’art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell’art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. La commissione incaricata dell’accertamento dell’idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l’altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnicoprofessionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative.
Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
4. Fatte salve le esigenze specificate all’art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.
Art. 2. Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.
1. I componenti della commissione di cui all’art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell’ambito del Comando di cui all’art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione.
2. Ai fini del perfezionamento dell’incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all’accertamento dell’idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l’imparzialità di valutazione.
3. Nell’individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
Art. 3. Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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