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Decreto 20 febbraio 2020

ID 10255 | | Visite: 4273 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/10255

Decreto 20 febbraio 2020

Decreto 20 febbraio 2020 

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.

Entrata in vigore: 29 Febbraio 2020

(GU n.50 del 28-02-2020)

Art. 1 Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:

a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).

2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

Art. 2 Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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