Slide background
Slide background
Slide background




Lettera Circolare DCPST/A4/RS/3000 del 14 luglio 2006

ID 10153 | | Visite: 3626 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/10153

Lettera Circolare DCPST/A4/RS/3000 del 14 luglio 2006

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area rischi industriali

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile loro sedi e per conoscenza:

Alle Prefetture — Utg loro sedi

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco loro sedi

Come è noto, il Dlgs 238/05 è stato emanato, oltre che in attuazione della direttiva 2003/105/CE, anche per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014, avviata per recepimento non conforme della direttiva 96/82/CE e riguardanti, per quanto attiene in particolare il sistema dei controlli, la mancata trasposizione, nel testo del Dlgs 334/99, dell'articolo18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.

Tanto premesso, vengono di seguito esaminati gli aspetti da tenere in considerazione nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante, raccomandando una attenta rilettura dell'articolo 25 del Dlgs 334/99, come modificato ed integrato dal Dlgs 238/05.

La norma prevede che tutti gli stabilimenti vengano sottoposti ad un programma di controllo da effettuarsi con periodicità stabilita in relazione alla potenziale pericolosità.
Le verifiche ispettive devono essere finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

Attualmente, poiché l'operatività delle leggi regionali in materia di incidenti rilevanti, rimane subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'articolo 72 del Dlgs 112/98, a tutt'oggi non ancora perfezionato per alcuna Regione, in attesa che venga approvato dalla Conferenza unificata un accordo quadro per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni amministrative in tale settore, le Regioni possono disporre verifiche ispettive unicamente presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante non soggetti a presentazione di rapporto di sicurezza.

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potrà, qualora richiesto dalle Regioni, collaborare all'espletamento di tale attività secondo gli indirizzi di cui alla nota Prot.n.Dcpst/A4/RS/2078 del 23 settembre 2004.

Si ritiene che tale attività di collaborazione possa costituire anche un valido contributo a quella che i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, ai fini della prevenzione incendi, e il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale autorità preposta al controllo e la vigilanza su tutte le aziende a rischio, sono chiamati a svolgere presso stabilimenti per i quali, pur in mancanza del rapporto di sicurezza, devono essere effettuate le valutazioni utili alla pianificazione del territorio e dell'emergenza esterna.

Per quanto riguarda, invece, gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza — oltre ai sopralluoghi in corso di istruttoria, effettuati dai Comitati tecnici regionali integrati ai sensi dell'articolo19 del Dlgs 334/99, al fine di a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto stesso descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento — il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, nel transitorio, verifiche ispettive ai sensi del Dm 5 novembre 1997 (cfr. decreti di nomina delle commissioni incaricate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di effettuare verifiche ispettive per l'anno 2006).

Tali verifiche, così come quelle disposte dalla Regione, devono comunque essere svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di aver adottato misure di prevenzione adeguate, di disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze e di non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto i dati e le informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato (cfr. articolo 25, comma 1 bis, del Dlgs 334/99 e lettera circolare prot.Dcpst/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).

In tal senso, si prega di volere sensibilizzare i funzionari VF incaricati di effettuare tali visite ispettive al fine di agevolare l'attività di controllo di competenza del Ctr.

Si confida sulla consueta attenzione nell'espletamento dell'attività in argomento, della quale, in relazione alla rilevanza di alcuni aspetti di carattere sia tecnico che amministrativo, si riconosce la particolare complessità.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Lettera Circolare DCPST A4 RS 3000 del 14 luglio 2006.pdf)Lettera Circolare DCPST A4 RS 3000 del 14 luglio 2006
 
IT311 kB967

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 168111

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 155040

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Set 18, 2024 389

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto
Ago 26, 2024 1073

Decreto 13 agosto 2024

Decreto 13 agosto 2024 / Modifiche DM 18 marzo 1996 ID 22471 | 26.08.2024 Decreto 13 agosto 2024 Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (GU n.199 del 26.08.2024) Entrata in vigore: 27.08.2024… Leggi tutto
Lug 23, 2024 196

Nota DCPREV. prot. n. 0002094 del 12 febbraio 2018

Nota DCPREV. prot. n. 0002094 del 12 febbraio 2018 ID 22309 | 23.07.2024 Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH_IMP in caso di impianti di controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco Con riferimento al quesito di cui… Leggi tutto