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Regolamento delegato (UE) 2026/1119

Regolamento delegato (UE) 2026/1119 / Domanda di autorizzazione / riconoscimento fornitore di rating ESG

ID 26998 | 01.09.2026 / Allegato

Regolamento delegato (UE) 2026/1119 
della Commissione, del 26 maggio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG

C/2026/3334

GU L 2026/1119 del 1° settembre 2026

Entrata in vigore: 02.09.2026

Applicazione dal 02 Luglio 2026

__________

Articolo 1 Domanda di autorizzazione a esercitare l’attività di fornitore di rating ESG

1. Il richiedente di un’autorizzazione quale fornitore di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – environmental, social and governance) presenta all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – European Securities and Markets Authority), oltre alle informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

2. Il fornitore di rating ESG che presenta una domanda di autorizzazione di avallo unitamente a una domanda a norma del paragrafo 1 include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

3. Il fornitore di rating ESG che presenta una richiesta di fornire indici di riferimento include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2 Domanda per il riconoscimento di un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione

Il richiedente del riconoscimento quale fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione presenta all’ESMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3 Formato della domanda

1. Il richiedente attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento che presenta. Egli precisa chiaramente a quale prescrizione specifica del presente regolamento si riferiscono le informazioni presentate e in quale documento sono fornite tali informazioni.

2. I richiedenti forniscono all’ESMA le informazioni di cui agli allegati II, III, IV e V del presente regolamento in un formato leggibile meccanicamente che:

a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;
b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

3. Il richiedente correda la domanda di una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del richiedente, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.

Articolo 4 Numero di dipendenti

I richiedenti dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 o del riconoscimento di cui all’articolo 2 stimano il numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno, calcolato come il totale delle ore lavorate annualmente da tutti i dipendenti diviso per il numero massimo di ore di un dipendente soggette a compensazione in un anno lavorativo secondo quanto specificato dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 5 Politiche e procedure

I richiedenti dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 o del riconoscimento di cui all’articolo 2 forniscono copia delle politiche e delle procedure adottate per conformarsi all’allegato II, parti J, K e M, agli allegati IV e V del presente regolamento.

Articolo 6 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

[...] Segue in allegato

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