Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24887 | 10.11.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese
GU L 2025/1416 del 10.11.2025
Entrata in vigore: 13.11.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva 2013/34/UE introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità.
(2) L’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione consente a determinate imprese di astenersi dal comunicare talune informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.
(3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità («pacchetto omnibus di semplificazione»), che, tra le altre cose, propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (UE) 2022/2464. In particolare la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con oltre 1 000 dipendenti continuerebbero a dover assolvere all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Con il pacchetto omnibus di semplificazione la Commissione ha proposto anche di modificare l’articolo 5 della direttiva (UE) 2022/2464 per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026 («proposta di posticipo»). La proposta di posticipo è stata adottata senza modifiche sostanziali come direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025. Tuttavia, per non pregiudicare l’esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, la direttiva (UE) 2025/794 non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione all’esercizio finanziario 2024.
(4) Conformemente alle tempistiche indicate nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all’esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall’introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026. Inoltre per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione. Sarebbe inoltre in contrasto con l’obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, vale a dire la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovverosia i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) ed ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
(5) Ai sensi dell’allegato I, ESRS 2, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, un’impresa o un gruppo con un massimo di 750 dipendenti che si avvalga delle esenzioni temporanee conformemente all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante. Posto che le esenzioni temporanee previste all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico dovrebbero essere applicabili anche dalle imprese con oltre 750 dipendenti, sarebbe necessario, per motivi di coerenza, imporre l’applicazione dell’ESRS 2, paragrafo 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, ivi comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall’esercizio finanziario 2024.
(6) È pertanto necessario adeguare il calendario di introduzione graduale che figura nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 e modificare di conseguenza l’ESRS 2, paragrafo 17, nel medesimo regolamento delegato.
(7) Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 49, paragrafo 3 ter, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.
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