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ID 26186 | 8 maggio 2026
Raccomandazione (UE) 2026/1008
della Commissione, del 30 aprile 2026, sulla sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia
C/2026/2853
GU L 2026/1008 dell'8.5.2026
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Si raccomanda che gli Stati membri adottino le misure seguenti:
1. prescrivano che la sintesi di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2019/944 e all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1788 («sintesi») sia fornita tempestivamente prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto e in anticipo rispetto a qualsiasi variazione di prezzo, in un numero minimo di pagine, e che sia concisa, presentata in modo chiaro, corredata di spiegazioni esaustive e fornita gratuitamente;
2. adottino modelli standardizzati e un formato conciso per la sintesi del contratto, stabiliscano regole su come compilarne ciascuna sezione e richiedano la coerenza della presentazione e della terminologia tra tutti i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici. I modelli dovrebbero essere concepiti in modo da adattarsi alle diverse tipologie di offerte, ossia quelle a prezzo fisso, variabile o dinamico, le offerte con prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di energia e le offerte che consentono ai consumatori di iniettare l’energia elettrica in eccesso nella rete. Se alla fornitura di energia sono legati o abbinati prodotti o servizi, la sintesi dovrebbe includere una sezione apposita che li descriva. I prodotti o servizi aggiuntivi, affinché non interferiscano con la fornitura di energia, dovrebbero essere oggetto di un contratto separato ed essere chiaramente distinti dal contratto di fornitura di energia;
3. garantiscano che la sintesi sia fornita su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole e sia accessibile alle persone con disabilità, in linea con i requisiti di accessibilità di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
4. presentino i modelli di sintesi alla Commissione e li mettano a disposizione degli altri Stati membri entro sei mesi dall’adozione della presente raccomandazione.
Svolgano prove di comportamento utilizzando le bozze di modelli di sintesi per verificare che comunichino effettivamente i dettagli essenziali, siano comprensibili per i consumatori e in linea con il loro comportamento reale;
5. assicurino che nella sintesi figuri almeno il prezzo totale e le singole componenti del prezzo, una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico, l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori e, se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti. Inoltre, per i prezzi dinamici e i contratti con una componente di prezzo flessibile, la sintesi dovrebbe includere una chiara spiegazione della formula di determinazione del prezzo, l’indice a cui la formula è collegata e dove il cliente finale può monitorare l’evoluzione del prezzo, la frequenza delle variazioni di prezzo, nonché proiezioni dei costi a scopo illustrativo per stimare le bollette future. La sintesi dovrebbe includere anche una descrizione del servizio, compresi, se del caso, i prodotti o servizi abbinati, la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di risoluzione, i metodi di pagamento disponibili e un link o un codice QR con un collegamento a strumenti di confronto indipendenti;
6. creino un glossario nazionale di termini obbligatori in linguaggio semplice affinché i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici usino una serie comune di termini così da permettere ai consumatori di capire e paragonare con più facilità le offerte, e migliorare la trasparenza del mercato;
7. consultino durante l’elaborazione dei modelli nazionali standardizzati di sintesi e della terminologia comune i portatori di interessi, tra cui le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori, i fornitori e altre parti interessate, attraverso un processo trasparente;
8. garantiscano la coerenza e l’allineamento delle informazioni e applichino alla sintesi dei contratti di fornitura di gas le prescrizioni stabilite all’articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), tenendo conto delle differenze tra i mercati dell’energia elettrica e del gas;
9. applichino gli orientamenti per l’elaborazione della sintesi di cui all’allegato della presente raccomandazione in sede di recepimento dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2019/944 e dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1788. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della presente raccomandazione anche in sede di recepimento dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024