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Legge 5 febbraio 1992 n. 143
Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro".
(GU n. 43 del 21.02.1992)
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Art. 1
1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.
2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
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