~ 2000 / 2026 ~
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ID 26286 | 21 Maggio 2026
Prima attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, in materia di prezzi minimi garantiti per l’energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione alimentati da biogas, bioliquidi sostenibili e biomasse solide
Il provvedimento aggiorna i prezzi minimi garantiti per l’energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione alimentati da biogas, bioliquidi sostenibili e biomasse solide, in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 21/2026 (DL Bollette).
1. All’articolo 5 del decreto-legge 9 di cembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2026»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) , a partire dal numero di
ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell’eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalità di cui alla lettera a) , un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici , nell’ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell’ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni:
i) l’assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l’esecuzione del ciclo produttivo;
ii) l’assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l’esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all’inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d) , il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
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