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ID 25464 | 04.02.2026
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 dicembre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 12 gennaio 2026, al numero 29, recante modalità e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, di cui all’articolo 1, commi 392 e 393, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Comunicato in GU n. n.16 del 21.01.2026)
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Articolo 1 (Interventi finanziati dal Fondo)
1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate a finanziare, a partire dall’anno 2026, i seguenti interventi organizzati dalle imprese datrici e diretti a incentivare:
a) la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
b) acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a), si intendono realizzati se l’azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:
i. screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
ii. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
iii. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; iv. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare; v. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.
3. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a) e comma 2, la documentazione ritenuta probante l’effettiva realizzazione dell’iniziativa è costituita dall’accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria recante la sottoscrizione delle parti, dalla documentazione idonea ad attestare l‘attuazione del predetto accordo nell’anno di riferimento, nonché la qualifica del personale sanitario coinvolto nell’iniziativa, oltre che dalle relative fatture attestanti l’importo della spesa effettivamente sostenuta.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera b), si intendono realizzati se l’azienda ha provveduto all’acquisizione, nell’anno di riferimento, di defibrillatori semiautomatici e automatici conformi alle norme vigenti in materia.
5. Per gli interventi di cui al precedente comma 4, l’impresa datrice è tenuta, tra l’altro, a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere soggetta all’obbligo di dotarsi di defibrillatori ai sensi delle disposizioni normative di settore e la documentazione ritenuta probante è costituita dalla fattura di acquisto del defibrillatore emessa nell’anno di riferimento, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato.
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segue allegato
Articolo 1 CollegatiLegge 30 dicembre 2024, n. 207
...392. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
393. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
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