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ID 25683 | 04.03.2026
Decreto 12 dicembre 2025
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione di perito industriale laureato
(GU n.52 del 04.03.2026)
__________
Art. 1 Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, nelle more dell’attuazione di quanto disciplinato all’art. 4 della medesima legge, si abilitano all’esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea in base all’ordinamento didattico non abilitante afferente alle classi di cui all’art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o a una delle classi di laurea magistrale elencate nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. L’abilitazione di cui al primo periodo è subordinata al superamento dell’esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto, per l’accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione dell’albo professionale, come specificati nell’allegato in relazione alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica; design . Con le stesse modalità si abilitano all’esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
2. L’esame di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all’esercizio della professione nei settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente. È, altresì, accertata la conoscenza delle norme deontologiche.
3. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. Per sostenere l’esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino all’attuazione dell’ordinamento didattico abilitante alla professione di perito industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, può chiedere all’università, sede del corso di laurea professionalizzante LP-01, per il settore costruzione, ambiente e territorio, LP-02 per il settore tecnologie alimentari e LP-03 per i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design , al fine di abilitarsi nei corrispondenti settori di specializzazione dell’albo professionale, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
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segue allegato
Dal 29 maggio 2021, per esercitare la professione perito industriale è obbligatorio il possesso di una laurea triennale (in ingegneria o classi affini), superare l'esame di Stato e iscriversi all'albo. Non è più sufficiente il solo diploma di Istituto Tecnico Industriale (ITI) seguito da tirocini formativi, superare l'esame di Stato e iscriversi all'albo come avveniva in precedenza.
Infatti il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016 n. 89, ha modificato il comma 1 dell'Art. 1 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17, (ordinamento professionale periti industriali) segna una discontinuità importante al titolo di perito industriale in quanto prevede che dal 29 maggio 2021 (5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89) il titolo è riconosciuto solo a coloro che che siano in possesso di laurea ai sensi Art. 55 c. 1 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 (accesso all'esame di stato previo laurea).
...
Legge 2 febbraio 1990 n. 17
Art. 1
1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. (*)
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.
(*) In rosso modifica apporta dal Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42 (G.U. n. 73 del 29.03.2016, n.73) convertito Legge 26 maggio 2016 n. 89 (GU n.124 del 28.05.2016)
Iter professione Perito industriale (laureato)
Requisiti Accademici: Il percorso prevede una laurea triennale in classi come Ingegneria industriale, dell'informazione, civile e ambientale, o Scienze e tecnologie chimiche/fisiche.
Lauree Professionalizzanti: Sono stati introdotti percorsi di laurea specifici (laurea professionalizzante triennale) che prevedono un forte connubio tra teoria e pratica, con un terzo della formazione svolta tramite tirocini in azienda o studi professionali.
Abilitazione e Albo: Dopo la laurea, è necessario sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione e iscriversi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI).
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