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Decreto 12 dicembre 2025

Decreto 12 dicembre 2025 / Esame di stato professione di perito industriale laureato

ID 25683 | 04.03.2026

Decreto 12 dicembre 2025
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione di perito industriale laureato

(GU n.52 del 04.03.2026)
__________

Art. 1 Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, nelle more dell’attuazione di quanto disciplinato all’art. 4 della medesima legge, si abilitano all’esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea in base all’ordinamento didattico non abilitante afferente alle classi di cui all’art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o a una delle classi di laurea magistrale elencate nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. L’abilitazione di cui al primo periodo è subordinata al superamento dell’esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto, per l’accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione dell’albo professionale, come specificati nell’allegato in relazione alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica; design . Con le stesse modalità si abilitano all’esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

2. L’esame di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all’esercizio della professione nei settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente. È, altresì, accertata la conoscenza delle norme deontologiche.

3. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

4. Per sostenere l’esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino all’attuazione dell’ordinamento didattico abilitante alla professione di perito industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, può chiedere all’università, sede del corso di laurea professionalizzante LP-01, per il settore costruzione, ambiente e territorio, LP-02 per il settore tecnologie alimentari e LP-03 per i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design , al fine di abilitarsi nei corrispondenti settori di specializzazione dell’albo professionale, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
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