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Circolare ADM n. 37/2025
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Circolare ADM n. 37/2025
ID 25272 | 08.01.2026
Legge di bilancio 2026 – Art. 1, commi da 126 a 129 - contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi
Con la Legge di bilancio 2026, ai commi da 126 a 129 dell’articolo 11, viene istituito un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Il comma 126 dell’articolo 1 precisa che tale contributo è dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Tale contributo diventa esigibile all’atto dell’importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU). Il contributo è dovuto per tutte le importazioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026.
In base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica:
- Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
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